PROCESSO AI 25 MANIFESTANTI - Le motivazioni

3. Ammissibilità e regole di valutazione delle “prove per immagini”

Ammissibilità e regole di valutazione delle “prove per immagini”

1. Tra il materiale probatorio acquisito copioso è quello costituito da immagini riportate su supporti filmici e fotografici.
L’acquisizione di tale materiale, richiesta dalle parti a più riprese e su oggetti in parte diversi, ha costituito oggetto di diverse statuizioni del Collegio in punto accertamento della provenienza, della completezza e genuinità del materiale e della sua efficacia probatoria.
Come già riportato in alcuni provvedimenti ordinatori emessi durante il dibattimento, il Collegio ha inteso ispirarsi al principio della libertà dei mezzi di prova e a quello della loro libera valutazione, una volta che di questi fossero certe la genuinità, la pertinenza e la rilevanza per quanto riguarda i fatti oggetto di questo processo.
Con ordinanza 6 aprile 2004 rigettando alcune eccezioni difensive concernenti la provenienza del materiale filmato acquisito su richiesta del P.M. il Collegio precisava:
“2. non pare applicabile nella fattispecie la norma dell’art. 240 c.p.p. che contiene un divieto limitato ai documentidichiarativi, dei quali l’autore non si assume la paternità, laddove invece un documento fotografico o cinematografico,quand’anche effettuato da fonte anonima, costituisce un elemento di prova da valutare in sé nella sua genuinità e nellasua efficacia probatoria (cfr. Cass. 8/10/2003 n. 44268);
3. le pregevoli considerazioni della difesa circa la valenza filologica dell’attività di montaggio delle immagini, peraltro, riguardano i limiti ontologici di tutti gli strumenti di prova, in quanto raffigurazioni comunque parziali esoggettive della realtà dei fatti storici avvenuti e da ricostruire nel corso del procedimento;
4. la circostanza che i tre DVD (produzioni nn. 1, 2 e 3 a seguito dell’escussione del teste Corda) siano formati dallagiustapposizione di materiale vario, selezionato e montato dalla P.G. su incarico del P.M., non pare rendere per ciòsolo inutilizzabili le immagini contenute in tali supporti magnetici, fatte salve la possibilità per le altre parti di addurreelementi idonei a dimostrare eventuali difetti di genuinità e manipolazioni arbitrarie delle immagini stesse e la necessità di considerare inesistenti le titolazioni delle immagini quali preannunciate dai difensori;
trattasi comunque di attività di P.G. che dovrà essere valutata dal Tribunale circa la sua efficacia probatoria: le partipotranno discutere ed eventualmente contestare la valenza testimoniale delle dichiarazioni di Vittorio Corda in ordine a quanto compiuto quale U.P.G.;
5. d’altronde l’art. 189 c.p.p. prevede espressamente prove non disciplinate dalla legge e la giurisprudenza costante del S.C. riconosce alle immagini fotografiche e filmate valenza di documento figurativo, del tipo testimoniale e diretto (cfr. Cass. Sez. V 18/10/1993, Fumero, sez. IV 13/12/1995, Petrangeli);
6. la stessa giurisprudenza ammette, poi, in materia di prove filmiche l’utilizzo, anziché dell’originale, della copia deldocumento, quando essa sia idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti”.
2. Con successiva ordinanza 20 settembre 2004 il Collegio disponeva l’acquisizione dei 3 DVD di cui sopra compilati su incarico della Procura della Repubblica e contenenti la riproduzione di immagini e di fotografie originali riprese durante i fatti per cui è processo:
“Come già rilevato in un precedente provvedimento di questo Collegio, secondo la Corte di Cassazione (sez. V 18/10/1993, Fumero) la prova fotografica e cinematografica ha natura di prova documentale munita di particolari requisiti in quanto documento figurativo, del tipo testimoniale e diretto.
In altre parole la prova filmica è caratterizzata da immagini e contiene la descrizione-testimonianza di un fatto, cherappresenta in maniera immediata.
Ciò premesso, deve rilevarsi come alcune delle censure mosse dalle difese si sono appuntate sulla direttarappresentazione dei fatti contenuti nelle immagini, lamentando tagli e manipolazioni dei filmati, mentre altre censurehanno avuto ad oggetto la completezza del materiale filmico messo a disposizione delle parti processuali.
1. Per quanto concerne la completezza del materiale messo a disposizione delle difese, una di queste obbietta come secondo la deposizione del teste Corda al fascicolo del P.M. sarebbe stato acquisito solo il 35% circa di tutto il materiale filmico ricevuto dalla procura di Genova ed attinente i fatti accaduti in occasione del vertice G 8, mentre il restante 65% circa sarebbe rimasto in altro fascicolo processuale e non sarebbe quindi stato messo a disposizione delle difese in sede di conclusione delle indagini preliminari.
Questo comportamento del P.M. si sarebbe tradotto in un pregiudizio insuperabile dei diritti della difesa con la conseguenza della nullità dell’udienza preliminare, o, in caso di ritenuta applicabilità della più lieve sanzione processuale dell’inutilizzabilità di questo materiale probatorio, con la conseguente necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale degli articoli 416 co. 2 c.p.p. e 130 Disp Att. C.p.p. per violazione del principio di uguaglianza e di parità delle parti del processo, fatto proprio dagli artt. 3, 24, 101, 102 e 111 della Carta Costituzionale.
Ritiene il Collegio che la questione posta dalla difesa non meriti accoglimento.
Infatti, gli avvenimenti avvenuti in questa città in occasione del vertice G 8 sono stati molto complessi ed hanno comportato l’inizio di diversi procedimenti giudiziari per il loro accertamento.
Il presente procedimento non ha lo scopo di ricostruire l’intera dinamica di tutti i fatti avvenuti, che vengono ripercorsi in questa sede al limitato fine di accertare l’eventuale penale responsabilità degli odierni imputati per i soli fatti oggetto delle contestazioni.
Così il materiale probatorio rilevante per questo processo è quello e solo quello che le parti introducono in questa sede, senza che sia possibile al Collegio valutarne altro di cui si sente solo parlare.
Ciò detto bisogna considerare come l’eccezione difensiva si fondi sull’esistenza di altro cospicuo materiale filmico (il 65% circa del totale relativo ai fatti di quei giorni) che pacificamente è contenuto in un diverso fascicolo del P.M., dal quale il materiale di cui la Procura in oggi chiede l’acquisizione è stato estratto.
Di conseguenza, salvo ipotizzare e dimostrare una volontaria e preordinata azione a danno degli odierni imputati sanzionabile in sede diversa, deve concludersi che il materiale filmico esistente in un diverso procedimento e non acquisito al fascicolo del P.M. di questo procedimento non sia rilevante ai nostri fini, perché così ritenuto ancora in sede di indagini preliminari dal soggetto in quel momento competente a farlo.
Si aggiunga che il sistema concernente la durata delle indagini preliminari e il diritto di chi è interessato ad estrarre copia degli atti di un procedimento concluso o comunque non più segretato consentiranno alle difese di verificare anche quel materiale.
Pertanto l’eccezione di nullità dell’udienza preliminare, basata sulla rilevanza probatoria di materiale che né la difesa né il Collegio conoscono appare infondata e l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata in subordine dalla medesima difesa appare allo stato manifestamente infondata.
2. La difesa lamenta che un cospicuo numero di reperti fotografici e video prodotti dal P.M. sia stato realizzato da organi di P.G. nell’ambito di attività di controllo e repressione di presunte attività criminali.
Per la difesa, questi non potrebbero essere considerati documenti, categoria riservata agli atti formati fuori dal processo e non posti in essere in attività di ricerca della prova, ma semplice documentazione di attività di P.G..
Ne seguirebbe la necessità della loro acquisizione integrale e non frammentaria o addirittura frutto di montaggio.
Il Collegio ritiene l’obiezione infondata.
A tal proposito bisogna innanzitutto considerare che l’attività di Polizia, nel corso della quale vennero prodotti i reperti di cui sopra questa, venne svolta al di fuori di qualsiasi procedimento penale, in allora non ancora esistente.
Inoltre, il concetto di documento comprende tutti quegli atti (scritti, filmati e fotografici) che possono considerarsi atipici rispetto a quelli espressamente previsti nel codice di procedura penale (denunce, querele, comunicazioni ed annotazioni ed altri atti tipici di P.G., atti processuali).
Così un verbale di sequestro o un’annotazione di P.G. nella quale si fa riferimento ad attività di indagine (anche mediante riprese filmate) sono atti tipici la cui utilizzazione processuale è specificamente prevista dal codice.
Una ripresa cinematografica compiuta dalla P.G. durante il compimento di un reato è invece un documento che rappresenta un fatto, ai sensi dell’art. 234 c.p.p..
Naturalmente anche questo, come ogni altro documento, va valutato nella sua genuinità, completezza e valenza probatoria, attività tipica del processo penale.
3. Per quanto concerne genuinità e completezza delle prove cinematografiche o fotografiche offerte dal P.M. ritiene il Collegio che la loro particolare natura consenta in termini generali di superare le obbiezioni difensive.
- Per quanto riguarda le prove cinematografiche, la difesa, così come riportate nelle memorie depositate ed illustrate nell’ampia discussione orale, non è giunta ad affermare la falsità delle immagini, intesa come contraffazione della realtà che veniva impressa nei fotogrammi.
In sintesi i difensori lamentano:
a) la mancanza dei supporti originali, che da alcuni particolari evidenziati di volta in volta si ritengono effettuati su supporti digitali;
questo genere di supporti consente la registrazione di dati ulteriori rispetto alle immagini ed al suono, i c.d. METADATA indicanti sia l’ora e il giorno delle riprese sia l’esatta sequenza dei singoli fotogrammi (o frame) che vengono numerati uno ad uno dal c.d. TIMECODE;
la trasposizione delle immagini da supporto digitale a supporto analogico (o VHS) avrebbe la conseguenza di far perdere i METADATA;
b) la presenza in numerosi reperti di tagli non ascrivibili ad interruzioni nelle riprese compiute dall’operatore su strada (c.d. tagli in camera) m a successive rielaborazioni, nonché la presenza di montaggi con l’inserimento di sequenze filmate non conseguenziali cronologicamente o logicamente tra loro.
I tagli e i montaggi riguarderebbero sedici reperti e farebbero intendere come le immagini impresse sui fotogrammi siano state “scelte” da qualche operatore, pretermettendo altre che ritraendo fatti anteriori e fatti posteriori a quelli registrati potrebbero spiegare altrimenti lo svolgersi degli avvenimenti (memoria Avv. Tambuscio, Sommovigo, Tartarini punti da 1 a 5).
In un altro caso, la difesa osserva che i Carabinieri del R.O.S. hanno posto sotto sequestro presso il TPO (Teatro Permanentemente Occupato) di Bologna, del materiale filmico, lo hanno duplicato e poi restituito l’originale, attualmente così in possesso della difesa.
Orbene, nella copia rimasta in possesso delle FF.PP. e da queste consegnata al P.M. che ne chiede l’acquisizione mancherebbero consistenti parti di filmato, da pochi secondi in alcuni casi a più di venti minuti in un altro (memoria citata punto 6).
In entrambi i casi il vizio di questi filmati deriverebbe dal fatto che gli stessi non sono gli “originali” ritratti dall’operatore, o comunque copie in tutto uguali agli originali, così come richiesto dal disposto dell’art. 234 co. 2 c.p.p., bensì copie frutto di montaggi e manipolazioni.
Orbene, il materiale filmico di cui il P.M. chiede l’acquisizione si sostanzia in documenti di tipo e provenienza del tutto diverse e la stessa difesa non ha contestato quei documenti di provenienza certa, come i filmati delle telecamere del traffico, né quelli provenienti da Luna Rossa, né quelli di tipo giornalistico che provengono da fonti estranee alla P.A. e che sono pacificamente oggetto di rielaborazione mediante taglio e montaggio delle immagini originali.
Per quanto riguarda i rimanenti documenti filmici, osserva il Collegio come il concetto generico di “filmato” possa essere logicamente specificato in tre diverse categorie di immagini:
- la singola immagine o fotogramma (frame) che al pari di una fotografia ferma su carta la situazione verificatasi in un singolo attimo e non può fornire, se non induttivamente, l’azione di cui quell’immagine fa parte;
- la singola sequenza di immagini, che senza interruzione (tagli) o inserimento di immagini (montaggi) riprende una singola azione, dando il senso della stessa;
- le plurime sequenze di immagini, che riproducono un’azione complessa, dando conto degli antefatti e dei postfatti e che sono caratterizzate da interruzioni delle singole sequenze e da interpolazioni di sequenze riprese da diverse angolazioni o macchine da presa.
Orbene, nella specie non contestare la falsità, cioè la contraffazione della singola immagine o della singola sequenza di immagini limita grandemente la portata delle critiche mosse al documento filmico, perché non viene posto in dubbio che le immagini ritraggano episodi effettivamente accaduti e che possono avere rilevanza processuale.
Infatti, la contestazione dell’esistenza di eventuali tagli o montaggi (nei sedici documenti) o la mancanza di intere parti del documento filmato (nei documenti sequestrati presso il TPO di Bologna) mette in dubbio la ricostruzione complessiva dei fatti, cioè la corretta realizzazione delle plurime sequenze di immagini, che si voglia compiere mediante quelle immagini.
Nello stesso senso si muovono le contestazioni rivolte al teste Corda durante il controesame, quando gli è stato fatto notare, in non più di due occasioni, che nel filmato originale vi era una certa sequenza di immagini, mentre nei DVD da lui compilati riassumendo i filmati la sequenza era stata montata in maniera diversa.
Appare condivisibile quanto sostiene la difesa circa l’insufficienza di una ripresa filmata concernente un fatto di violenza a spiegare lo stesso in maniera completa, se manca la ripresa degli antefatti e dei postfatti.
Ciò non toglie la valenza probatoria delle immagini, quando si consideri che le stesse ritraggono sempre e comunque, non solo quindi quando sono montate come in un film o in un servizio giornalistico, una parte dell’azione.
E a questo proposito va aggiunto che le difese hanno mostrato di trarre giovamento dal complessivo materiale filmico già in sede del controesame del teste Corda, quando gli hanno chiesto conto delle scelte operate nella compilazione dei DVD mostrandogli altre sequenze di immagini che potevano comunque essere rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Ma sul punto appare considerazione decisiva quella secondo cui il nostro ordinamento processuale non prevede l’esistenza di prove dal valore privilegiato o non controvertibile.
Con la conseguenza che quanto viene mostrato in un filmato può sempre essere oggetto, non solo di filmati o di spezzoni di filmati che completino la prima prova, ma e soprattutto di confutazione mediante prove di tipo diverso che ricostruendo globalmente il fatto ne diano una rappresentazione liberamente e criticamente apprezzabile dal giudice.
Ancora più significativo appare che, nel caso del materiale filmico sequestrato presso il TPO di Bologna, la difesa sia in possesso dell’originale, esaminando il quale ha potuto apprezzare che nella copia in possesso del P.M. vi sarebbero rilevanti tagli, nell’ordine delle decine di minuti.
Anche in questo caso, non viene contestata la falsità intesa come contraffazione delle immagini, ma la sua incompletezza, apprezzabile in sede di valutazione della ricostruzione dei fatti offerta dalle immagini.
Però in questo caso la difesa non solo non spiega in cosa consisterebbe l rilevanza del materiale mancante, ma soprattutto è in possesso di quest’ultimo, che potrà certamente utilizzare per sottoporre al giudice una ricostruzione dei
fatti alternativa a quella dell’accusa.
Queste considerazioni inducono a ritenere superabili le obbiezioni mosse in punto completezza di dati ed esistenza di tagli e montaggi, perché le immagini riferiscono solo quanto mostrano e compete alle parti, avvalendosi di tutti gli strumenti probatori a disposizione, dimostrare il reale svolgimento di un fatto.
4. Per quanto concerne le fotografie di cui il P.M. ha chiesto la produzione, la difesa lamenta in sintesi tre vizi: alcune foto hanno perduto (se originariamente riprese con tecnologica digitale) o non hanno mai avuto (se riprese con tecnologia analogica) alcuni dati come l’ora, necessari per ricostruirne la sequenza o l’autore;
la scarsa qualità delle foto analogiche, che non consente il chiaro inquadramento dei particolari;
la “rielaborazione” di alcune foto (reperto 120 di Renzo Piccarreta).
Per i primi due punti deve valere quanto già osservato circa la rilevanza di un’immagine, ma anche circa la necessità, a volte, di ulteriori elementi probatori.
Per il terzo punto si riserva il Collegio di valutare, caso per caso, l’eventuale esistenza e portata della “rielaborazione” lamentata.
5. Quanto sopra vale in termini generali circa l’ammissibilità delle prove richieste dal P.M..
Il Tribunale ritiene che i 3 DVD compilati dall’Isp. Corda siano un’opera di montaggio di sequenze di immagini, alcune delle quali sonorizzate, effettuato da un Ufficiale di P.G., collaboratore del P.M., in esecuzione di un mandato specifico del P.M. stesso.
Valgono le considerazioni già esposte dal Tribunale al punto 4 dell’ordinanza in data 6/4/2004.
Pertanto deve essere disposta l’acquisizione dei 3 DVD suddetti, riservata ogni valutazione in merito all’efficacia probatoria del loro contenuto”.
3. Sulla base dei provvedimenti di cui sopra il Collegio ha in seguito disposto l’acquisizione di tutto il materiale prodotto dalle parti e costituito da immagini (filmati e fotografie) munite del requisito della rilevanza perché ritraenti i fatti oggetto del processo, così come ricavabile dal loro contenuto o da specifiche dichiarazioni testimoniali volta a volta degli U.P.G. incaricati delle indagini o dei singoli autori delle riprese.
4. Ai fini della valutazione degli elementi di prova così acquisiti e della ricostruzione dei fatti il Collegio intende attenersi ai principi già indicati:
- la prova fotografica e cinematografica ha natura di documento figurativo, è prova diretta di un fatto perché ne costituisce la descrizione immediata;
- l’esame della portata probatoria e dell’attendibilità di tale tipo di prova sottostà a regole particolari che prescindono dall’identificazione dell’operatore e si fondano sulle caratteristiche intrinseche delle immagini;
- come si è già rilevato non sono state ipotizzate contraffazioni delle immagini ma, in singoli casi, erronei montaggi di singole sequenze: su questo punto, oltre al rilievo già espresso circa la possibilità di introdurre una pluralità di tipi e di mezzi di prova al fine di ricostruire il singolo episodio e i suoi antefatti, va aggiunto che le difese hanno prodotto una propria, ampia consulenza tecnica nella quale viene ricostruita, interpolando immagini provenienti da operatori diversi sincronizzate tra loro da quel Consulente, una cospicua parte degli episodi oggetto del processo;
- si tratta all’evidenza di quella “ricostruzione alternativa” a cui faceva cenno l’ordinanza del 20 settembre 2004 come strumento a disposizione della difesa per contrastare l’ipotizzata erronea ricostruzione compiuta dal P.M.;
- in questo caso, trattandosi del montaggio di diverse singole sequenze filmate provenienti da fonti diverse e della loro “sincronizzazione” è ancora più evidente la natura “artificiale” della composizione;
- carattere quest’ultimo che però, non diversamente dai documenti compositi prodotti dal P.M., non ne inficia di per sé l’attendibilità, la cui valutazione ai fini della complessiva ricostruzione dei fatti investigati verrà compiuta nella sede opportuna basandosi non solo sulle immagini, sul loro contenuto e le loro sequenze ma anche sull’intero materiale probatorio acquisito.